Aree di crisi industriale complessa: emanato il decreto ministeriale

Rifinanziate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e in mobilità in deroga (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 24 aprile 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 989/2025 concernente le “Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriali complesse” è stato emanato. In questo modo, ai sensi dell’articolo 1, comma 189 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) vengono assegnati 70 milioni di euro allo scopo sopra citato.

In particolare, la CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/15, introdotto dal D.Lgs. n. 185/2016, successivamente modificato dall’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 244/2016. La misura in questione spetta ai lavoratori e alle imprese, aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e accordi di programma.

I criteri di autorizzazione prevedono che il trattamento possa essere concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

È necessario che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

È previsto un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata.

CCNL Autostrade: definito il premio di produttività

Previsto un premio pari a 2.235,00 euro per il  livello C

Il 23 aprile 2025 si sono incontrate la Società Autostrade e le  Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl al fine di sottoscrivere il verbale di incontro che definitsce l’importo del premio di produttività per l’anno 2025 relativamanente al 2024.
Una volta valutati gli indicatori viene stabilito un risultato complessivo pari a 2.235,00 per un livello C, da articolare per gli altri livelli.
Il premio di produttività viene erogato in un’unica tranche a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci con le competenze di maggio 2025.
Viene specificato che, in caso di richiesta di conversione del premio (pari al +15%), nel limite complessivo di  3.000,00 euro e fermo restando  tutti gli usi consentiti dalla legge, le Parti confermano le percentuali di conversione del premio in  scaglioni, pari al 25%, 50%, 75% o al 100%.

Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.

CCNL Autostrade: siglato accordo sul premio di risultato

L’importo del premio, da erogare in un’unica tranche, è pari a 2.235,00 euro per un livello “C

Il giorno 23 aprile 2025 la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono incontrati per stabilire l’importo del Premio di Produttività per l’anno 2025 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2024, così come stabilito dal Verbale di Accordo del 23 aprile 2024.
I valori degli indicatori, stabiliti dalle Parti, portano ad un risultato complessivo del Premio pari a 2.235,00 euro per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL. L’importo del premio verrà erogato in un’unica tranche a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di ASPI nelle competenze di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda.
Ai fini della detassazione e decontribuzione degli importi erogati le Parti hanno stabilito che quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti in materia. Riguardo la eventuale scelta su base volontaria del lavoratore di convertire il Premio accedendo al portale welfare, ferme rimanendo le maggiorazioni già previste dagli accordi in materia in caso di richiesta di conversione del Premio (pari al +15%), nel limite complessivo di 3.000,00 euro e fermo restando tutti gli usi consentiti dalla legge, le Parti hanno confermato le percentuali di conversione del Premio in scaglioni pari al 25%, 50%, 75% o al 100%, così come previste nel suddetto Accordo del 23 aprile 2024.

Artigiani e commercianti: la riduzione contributiva per i nuovi iscritti 2025

Fornite le indicazioni per l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 186 dell’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 24 aprile 2025, n. 83).

L’INPS ha fornito le indicazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha previsto a decorrere dall’anno in corso e per 36 mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite, previsti dall’articolo 1, comma 1 della Legge n. 233/1990.

Le indicazioni operative

Il possesso dei requisiti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dall’INPS.

Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta.

Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso. L’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti.

La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per i 36 mesi citati. Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

Con successivo messaggio dell’Istituto sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa. 

Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’INPS procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, come sostituita, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b) del D.L. n. 19/2024, a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.